Art. 1
E’ costituita con sede in Milano 2, frazione di Segrate, l’Associazione Residenti Milano 2.
Art. 2
L’Associazione Residenti non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e si propone la tutela degli interessi dei Residenti di Milano e del restante territorio della frazione, in particolare:
- conservare e migliorare i caratteri urbanistici e ambientali di Milano 2 e del restante territorio della frazione
- sorvegliare sull’efficienza e promuovere il miglioramento dei servizi di interesse comune, quali ad esempio, scuole, trasporti pubblici, assistenza sanitaria, impianti sportivi e ricreativi, parcheggi, ecc.
- difendere l’ambiente di Milano 2 e del restante territorio della frazione da ogni inquinamento (atmosferico, acustico e di qualsiasi altro genere)
- sollecitare la difesa della sicurezza morale e materiale della comunità
- favorire i rapporti umani e sociali tra i Residenti, collaborando in particolare con gli istituti scolastici presenti sul territorio (ad es. accompagnamento a piedi dei bambini scuola elementare denominato Piedibus)
- organizzare attività ludiche e sportive utilizzando le strutture messe a disposizione del Comprensorio
- sensibilizzare i Residenti tutti ai singoli problemi di comune interesse, da chiunque vengano sollecitati, prospettando eventuali soluzioni
SOCI
Art. 3
Requisiti per potersi iscrivere all’Associazione, con la qualifica di socio ordinario sono:
- abitare nel territorio della frazione del Comune di Segrate denominata Milano 2, comprendente il Quartiere Milano Due, la residenza Parco Lambro, la residenza Villette, la residenza Gartesia
- il compimento del 18° anno di età. Possono iscriversi all’Associazione anche più componenti dello stesso nucleo familiare, Possono anche iscriversi, con la qualifica di soci aderenti, senza diritto di voto e quindi non eleggibili alle cariche dell’Associazione, anche le persone che hanno la loro sede di lavoro nel territorio della frazione Milano Due.
Art. 4
Il socio è tenuto a pagare la quota sociale annua secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 5
La qualità di socio comporta l’accettazione e quindi l’osservanza del presente Statuto.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- l’Esecutivo
- il Presidente
Le corrispondenti cariche sociali non sono retribuite.
L’ASSEMBLEA
Art. 7
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro socio: è consentito un massimo di tre deleghe per ogni socio. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea, anche per delega.
Art. 8
Sono compiti dell’Assemblea:
- segnalare i problemi generali o particolari connessi agli scopi ed alla natura dell’Associazione;
- indicare le linee programmatiche per il Consiglio Direttivo e per l’Esecutivo;
- procedere nei casi in cui il Consiglio Direttivo non riesca a deliberare per il mancato conseguimento della prescritta maggioranza;
- approvare la relazione del Consiglio Direttivo ed il rendiconto annuale;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo la procedura precisata nel seguente art.13;
- deliberare su eventuali proposte di modifica dello statuto sociale con le modalità indicate nell’art.26;
- deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o comunque ai sensi del secondo comma dell’art.12.
Art. 9
L’Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso scritto che, deve essere reso noto almeno 15 giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno chiaro, completo e dettagliato, la data e l’ora della convocazione, il luogo della riunione e può anche precisare gli estremi della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.
L’Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione per “Referendum” con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, al quale spetta di stabilire se l’Assemblea debba essere chiamata a deliberare con convocazione di adunanza, oppure con votazione per referendum.
L’Assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale deve essere peraltro convocata sempre per adunanza. Nel caso di votazione per referendum l’avviso di convocazione deve contenere, oltre all’indicazione dell’ordine del giorno e alla precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per Referendum, anche l’indicazione della data di chiusura delle votazioni, del luogo dove vengono consegnate le schede e del giorno e del luogo ove avviene lo scrutinio.
Art. 10
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza da persona designata dall’Assemblea.
Art. 11
Per le Assemblee con votazione per Referendum la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 20 giorni dalla data dell’avviso di convocazione. Le schede di votazione, per essere valide, devono pervenire al luogo indicato nell’avviso entro il termine fissato. Lo scrutinio delle schede viene eseguito sotto il controllo di tre scrutatori nominati dal Consiglio Direttivo, nel giorno e nel luogo indicato nell’avviso. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i soci.
Art.12
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio sociale, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso, e per indicare le linee programmatiche dell’esercizio successivo.
Essa può essere convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta dei membri in carica, lo ritenga necessario oppure dietro richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione, oppure qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo il caso di modifiche del presente statuto o di altre questioni di straordinaria amministrazione, nel qual caso anche con votazione per Referendum occorre sempre la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci. Nel caso che in queste circostanze tale quorum non sia raggiunto nella prima votazione, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di indire non prima di tre mesi e non oltre sei mesi dalla prima, sul medesimo testo, una seconda votazione per Referendum il cui risultato sarà valido qualunque sia il numero dei votanti.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è l’organo che rappresenta l’Assemblea ed ha la responsabilità della gestione dell’Associazione e dura in carica tre anni. I Consiglieri che non verseranno la quota associativa annuale, entro la data della prima convocazione, saranno considerati decaduti dall’incarico.
Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti quei Soci che presenteranno la loro candidatura entro il termine del triennio (31 dicembre).
Per essere eletto membro del Consiglio Direttivo il socio deve aver compiuto il 18° anno di età ed ottemperare alla norma di cui all’art.4 del presente Statuto.
Art. 14
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- eleggere al suo interno, entro 15 giorni dalla nomina, con votazione non segreta il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri tre membri
- approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio da presentare all’Assemblea
- deliberare sulla gestione straordinaria del patrimonio sociale
- determinare l’importo della quota sociale
- autorizzare il Presidente alla stipula dei contratti, convenzioni o altri impegni in genere
- controllare l’operato ed i programmi dell’Esecutivo, onde salvaguardare l’osservazione delle linee programmatiche statuite dall’Assemblea dei soci, nonché dello spirito e degli scopi sociali sanciti nel presente statuto
- istituire su proposta dell’esecutivo commissioni consultive
-nominare i membri che in aggiunta al Presidente, compongono il Comitato di Redazione del Giornale dell’Associazione
- emanare i regolamenti di attuazione per i settori che lo richiedono, ogni qualvolta se ne presenti la necessità
Tali regolamenti, le cui norme non potranno, sotto pena di nullità, essere in contrasto con i principi sanciti dal presente statuto, si intendono avere la stessa efficacia normativa dello Statuto stesso.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, ritenga di convocarlo.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica dell’Esecutivo o del Consiglio Direttivo stesso.
La richiesta deve indicare gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a discutere. La convocazione deve essere effettuata con avviso scritto contenente ordine del giorno chiaro, completo e dettagliato e comunicato a tutti i singoli membri con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi.
Per la validità delle deliberazione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi membri validamente eletti. Le deliberazioni sono prese con il parere favorevole di almeno la
metà più uno dei presenti ed eventuali deleghe salvo il caso della nomina dei membri dell’Esecutivo e del Comitato di redazione del giornale, per la quale è richiesta la maggioranza di almeno la metà più uno dei suoi membri validamente eletti. Ove il Consiglio non riesca a deliberare (sullo stesso argomento e in due sedute consecutive) per il mancato conseguimento della suddetta maggioranza, la questione può essere demandata per la decisione all’Assemblea dei soci convocata o consultata per referendum.
Nelle sedute di Consiglio Direttivo anche a richiesta di un solo membro si deve procedere a votazione.
Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai soci dell’Associazione, salvo il caso che siano state espressamente convocate con limitazione ai soli membri del Direttivo stesso. E’ facoltà del Presidente di invitare alle riunioni anche estranei all’Associazione che possano essere interessati agli argomenti.
Durante le riunioni i soci possono prendere la parola senza aver peraltro diritto al voto. Per discutere di argomenti che non siano all’ordine del giorno della riunione è necessario il consenso di almeno due terzi dei membri presenti; non è consentita alcuna votazione sugli stessi.
L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentito l’Esecutivo e le eventuali proposte delle Commissioni consultive. Deve contenere anche gli argomenti eventualmente proposti e non esauriti in precedenti riunioni.
Il membro dell’Esecutivo che non partecipi a tre riunioni consecutive, senza darne preventiva giustificazione all’Esecutivo, decade automaticamente dalla carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno normalmente inizio alle 21,15 e non potranno essere protratte oltre le 23.45.
Art. 16
L’Esecutivo è l’organo di governo dell’Associazione. Esso è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri tre membri del consiglio direttivo eletti ai sensi del precedente art. 14. Durano in carica 3 anni.
L’Esecutivo deve essere convocato in via ordinaria ogni 15 giorni o in qualsiasi momento a richiesta di un terzo dei suoi membri in carica.
La riunione dell’esecutivo è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri in carica (fra cui il Presidente o il Vice Presidente ed il Segretario o il Tesoriere con funzioni di Segretario) regolarmente convocata con avviso scritto o telefonico contenente ordine del giorno chiaro, completo e dettagliato e comunicato a tutti i singoli membri con un preavviso di almeno tre giorni. L’esecutivo decide validamente con il parere di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Ove l’Esecutivo non riesca a deliberare (sullo stesso argomento e in due sedute consecutive) per il mancato conseguimento della suddetta maggioranza, la questione deve essere demandata per la decisione al Consiglio Direttivo.
Il membro dell’Esecutivo che non partecipi, per qualsiasi motivo a tre riunioni consecutive dell’Esecutivo stesso, decade automaticamente dalla carica, mentre resta nel Consiglio Direttivo che provvede alla sua sostituzione nell’Esecutivo.
Art. 17
Sono compiti dell’Esecutivo:
- provvedere alla pratica esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- curare la gestione ordinaria del patrimonio sociale ;
- presentare al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, all’inizio dell’esercizio il programma dell’esercizio stesso e al termine il rendiconto annuale;
- proporre al Consiglio Direttivo l’istituzione di Commissioni consultive;
- gestire e realizzare la vita dell’Associazione;
- provvedere ad ogni altra incombenza che gli venga affidata dal Consiglio Direttivo.
IL PRESIDENTE
Art. 18
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi e di qualsiasi ente ed autorità.
E’ il Direttore Responsabile del giornale dell’Associazione e come tale è membro di diritto del Comitato di Redazione.
Stipula contratti, convenzioni od altri impegni sulla base dei rispettivo deliberati degli organi sociali.
Presiede all’attività dell’Associazione ed alla pratica attuazione dei deliberati dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo. Nel caso di particolare urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell’Esecutivo e del Consiglio Direttivo ai quali deve però sottoporre le decisioni per la ratifica in una riunione da convocare entro 15 giorni.
Il Presidente funge da elemento di stimolo, di proposta e di guida nei confronti degli organi sociali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi sarà surrogato dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, subentra il membro più anziano di carica dell’Esecutivo.
In caso di rinuncia al mandato da parte del Presidente, chi ne fa le veci avrà il compito di convocare il Direttivo per procedere alla nuova elezione, entro 45 giorni dalla surroga. Nel periodo di reggenza il sostituto presiederà con pieni poteri l’ordinaria amministrazione ivi compresa la gestione del periodico dell’Associazione.
IL SEGRETARIO
Art. 19
Il Segretario ha il compito di
- provvedere e sovrintendere all’organizzazione dell’Associazione, di tenere i libri sociali (libro dei soci, libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo)
- di provvedere, a nome del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo, redigendo di ogni riunione un verbale da riportare sul rispettivo libro. Tutti i verbali devono essere firmati dal Segretario e dal Presidente della riunione.
I libri sociali sono a disposizione dei soci in regola con la quota sociale.
Il Segretario sovrintende al personale eventualmente dipendente dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento verrà sostituito provvisoriamente da un membro dell’Esecutivo.
IL TESORIERE
Art. 20
Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo.
Il Tesoriere gestisce l’amministrazione dell’Associazione, tiene il libro di cassa, elabora il bilancio consuntivo annuale e lo sottopone all’Esecutivo 15 giorni prima della sua presentazione al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è responsabile della conservazione e dell’amministrazione del patrimonio sociale.
COMMISSIONI CONSULTIVE
Art 21
Per i problemi e gli argomenti che richiedono particolare esperienza, studio e continuità di impegno,possono essere istituite dal Consiglio Direttivo, su proposta dell’Esecutivo, delle Commissioni Consultive a seconda delle esigenze che possono manifestarsi. Le Commissioni possono comprendere da 2 a 5 membri che vengono eletti dal Consiglio direttivo al suo interno oppure tra i soci che abbiano
particolare esperienza nel settore di competenza delle rispettive commissioni. Ogni commissione consultiva nomina al suo interno un responsabile con compiti di coordinamento con l’Esecutivo nella riunione in cui viene istituita. Le Commissioni, sugli argomenti di loro competenza, sviluppano il programma di lavoro e lo realizzano in piena autonomia purchè nel rispetto delle norme e degli scopi statutari. Sono peraltro tenute a riferire periodicamente sulla loro attività all’Esecutivo, mediante il loro responsabile od altro membro dallo stesso designato. E’ facoltà dell’Esecutivo, in occasione di questi incontri, formulare le sue richieste ed i suoi suggerimenti con votazioni vincolanti per le commissioni.
IL PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 22
Il periodico dell’Associazione è organo ufficiale d’informazione; il Presidente dell’Associazione ne è il Direttore Responsabile e opera in collaborazione col Comitato di Redazione nominato dal Consiglio Direttivo. I membri dell’Esecutivo hanno facoltà di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni del Comitato alle quali devono essere invitati. I criteri generali ed operativi, i vincoli e i limiti di funzionamento relativi all’attività d’informazione e di pubblicità sono stabiliti da una particolare normativa la cui elaborazione ed aggiornamento sono compiti del Consiglio Direttivo.
IL PATRIMONIO – IL BILANCIO
Art. 23
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di associazione e dai beni eventualmente acquistati o che pervenissero da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.
Art. 24
L’esercizio sociale termina il 31 dicembre . Il Bilancio redatto dall’Esecutivo e approvato dal Consiglio Direttivo, deve essere tenuto a disposizione dei soci presso la sede, almeno una settimana rpima dell’Assemblea convocata per l’approvazione dello stesso.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 25
L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea, convocata in sede straordinaria, con voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Nell’eventualità che l’Assemblea sia convocata per lo scioglimento dell’Associazione due volte consecutive in prima e in seconda convocazione a distanza minima di tre mesi e massima di sei l’una dall’altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (due terzi dei soci), potrà essere convocata una terza assemblea che sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. La delibera dello scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidare il patrimonio sociale, rimanendo esclusa ogni forma di ripartizione tra i soci
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 26
Il presente Statuto è modificabile a maggioranza assoluta dei soci attraverso l’Assemblea straordinaria per Referendum regolarmente convocata e costituita secondo quanto stabilito dagli art. 9 e 12.
Le proposte di modifica devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo con parere favorevole di almeno i tre quarti del numero dei consiglieri validamente eletti dall’ultima assemblea.
Modifiche parziali, che non sovvertano lo spirito del presente Statuto e non inficino il principio di sovranità dell’Assemblea dei soci, possono essere apportate anche dal Consiglio Direttivo, purchè la deliberazione sia presa con la maggioranza di cui al comma precedente.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Art. 28
Il presente Statuto annulla e sostituisce i precedenti.
